L’ammissione agli anni successivi avviene previa verifica del conseguimento di 60 CFU annuali, così ripartiti:
a) 30 CFU per le attività didattiche
b) 30 CFU per le attività di ricerca
Il conseguimento dei 30 CFU (lettera a) avviene in seguito al superamento di una prova scritta (Relazione didattica) consistente nella rielaborazione critica di un argomento fra quelli proposti nell’offerta formativa e didattica dell’anno in corso.
Il conseguimento dei 30 CFU (lettera b) avviene in seguito alla presentazione di una dettagliata Relazione di ricerca sullo stato di avanzamento della ricerca (tesi di dottorato) e sulle attività connesse condotte nel corso dell’anno accademico.
La Relazione didattica e la Relazione di ricerca devono
essere trasmesse entro il 30 settembre di ciascun anno, accompagnate dal
giudizio del/la supervisore/a compilato secondo il modello Schema giudizio supervisori passaggio d’anno
In casi eccezionali, l’ammissione può essere concessa con riserva, con motivata delibera, qualora il dottorando abbia conseguito un numero di CFU inferiore a 60 (e comunque non inferiore a 48). L’eventuale debito dovrà essere colmato entro l’anno di corso successivo, secondo modalità indicate dal Collegio dei docenti.
Nel caso in cui un dottorando non sia ammesso all’anno successivo sarà dichiarato decaduto, salvo i casi previsti dalla legge.
Per ulteriori dettagli si rimanda al
Regolamento di corsi di dottorato.
L’ammissione agli anni successivi avviene previa verifica del conseguimento di 60 CFU annuali, così ripartiti:
a) 30 CFU per le attività didattiche
b) 30 CFU per le attività di ricerca
Il conseguimento dei 30 CFU (lettera a) avviene in seguito al superamento di una prova scritta (Relazione didattica) consistente nella rielaborazione critica di un argomento fra quelli proposti nell’offerta formativa e didattica dell’anno in corso.
Il conseguimento dei 30 CFU (lettera b) avviene in seguito alla presentazione di una dettagliata Relazione di ricerca sullo stato di avanzamento della ricerca (tesi di dottorato) e sulle attività connesse condotte nel corso dell’anno accademico.
La Relazione didattica e la Relazione di ricerca devono
essere trasmesse entro il 30 settembre di ciascun anno, accompagnate dal
giudizio del/la supervisore/a compilato secondo il modello Schema giudizio supervisori passaggio d’anno
In casi eccezionali, l’ammissione può essere concessa con riserva, con motivata delibera, qualora il dottorando abbia conseguito un numero di CFU inferiore a 60 (e comunque non inferiore a 48). L’eventuale debito dovrà essere colmato entro l’anno di corso successivo, secondo modalità indicate dal Collegio dei docenti.
Nel caso in cui un dottorando non sia ammesso all’anno successivo sarà dichiarato decaduto, salvo i casi previsti dalla legge.
Per ulteriori dettagli si rimanda al
Regolamento di corsi di dottorato.