L’ammissione agli anni successivi avviene previa verifica del conseguimento di 60 CFU annuali, così ripartiti:
a) 30 CFU per le attività didattiche
b) 30 CFU per le attività di ricerca
Il conseguimento dei 30 CFU (lettera a) avviene in seguito al superamento di una prova scritta (Relazione didattica) consistente nella rielaborazione critica di un argomento fra quelli proposti nell’offerta formativa e didattica dell’anno in corso.(Deve trattare un argomento a scelta fra i seminari proposti durante l'anno e avere un'estensione massima di 5 cartelle di 2.000 battute ciascuna, spazi inclusi, oltre ai riferimenti bibliografici; può essere organizzata liberamente dal Dottorando purchè osservi una struttura chiara e sufficientemente articolata. La relazione va integrata con un'autodichiarazione delle attività didattiche effettivamente frequentate durante l'a.a. concluso)
Il conseguimento dei 30 CFU (lettera b) avviene in seguito alla presentazione di una dettagliata Relazione di ricerca sullo stato di avanzamento della ricerca (tesi di dottorato) e sulle attività connesse condotte nel corso dell’anno accademico.(Deve descrivere lo stato di avanzamento del progetto e tutte le attività connesse condotte nel corso dell'anno: pubblicazioni, interventi in convegni, seminari, partecipazione a stages, tirocini, etc.)
La Relazione didattica e la Relazione di ricerca devono
essere trasmesse entro il 30 settembre di ciascun anno, accompagnate dal
giudizio del/la supervisore/a compilato secondo il modello Schema giudizio supervisori passaggio d’anno
In casi eccezionali, l’ammissione può essere concessa con riserva, con motivata delibera, qualora il dottorando abbia conseguito un numero di CFU inferiore a 60 (e comunque non inferiore a 48). L’eventuale debito dovrà essere colmato entro l’anno di corso successivo, secondo modalità indicate dal Collegio dei docenti.
Nel caso in cui un dottorando non sia ammesso all’anno successivo sarà dichiarato decaduto, salvo i casi previsti dalla legge.
Per ulteriori dettagli si rimanda al
Regolamento del Corso di Dottorato in Linguistica storica, Linguistica educativa e Italianistica.
L’ammissione agli anni successivi avviene previa verifica del conseguimento di 60 CFU annuali, così ripartiti:
a) 30 CFU per le attività didattiche
b) 30 CFU per le attività di ricerca
Il conseguimento dei 30 CFU (lettera a) avviene in seguito al superamento di una prova scritta (Relazione didattica) consistente nella rielaborazione critica di un argomento fra quelli proposti nell’offerta formativa e didattica dell’anno in corso.(Deve trattare un argomento a scelta fra i seminari proposti durante l'anno e avere un'estensione massima di 5 cartelle di 2.000 battute ciascuna, spazi inclusi, oltre ai riferimenti bibliografici; può essere organizzata liberamente dal Dottorando purchè osservi una struttura chiara e sufficientemente articolata. La relazione va integrata con un'autodichiarazione delle attività didattiche effettivamente frequentate durante l'a.a. concluso)
Il conseguimento dei 30 CFU (lettera b) avviene in seguito alla presentazione di una dettagliata Relazione di ricerca sullo stato di avanzamento della ricerca (tesi di dottorato) e sulle attività connesse condotte nel corso dell’anno accademico.(Deve descrivere lo stato di avanzamento del progetto e tutte le attività connesse condotte nel corso dell'anno: pubblicazioni, interventi in convegni, seminari, partecipazione a stages, tirocini, etc.)
La Relazione didattica e la Relazione di ricerca devono
essere trasmesse entro il 30 settembre di ciascun anno, accompagnate dal
giudizio del/la supervisore/a compilato secondo il modello Schema giudizio supervisori passaggio d’anno
In casi eccezionali, l’ammissione può essere concessa con riserva, con motivata delibera, qualora il dottorando abbia conseguito un numero di CFU inferiore a 60 (e comunque non inferiore a 48). L’eventuale debito dovrà essere colmato entro l’anno di corso successivo, secondo modalità indicate dal Collegio dei docenti.
Nel caso in cui un dottorando non sia ammesso all’anno successivo sarà dichiarato decaduto, salvo i casi previsti dalla legge.
Per ulteriori dettagli si rimanda al
Regolamento del Corso di Dottorato in Linguistica storica, Linguistica educativa e Italianistica.